Roma (lunedì, 23 marzo 2026) — L’esito della consultazione referendaria odierna segna una battuta d’arresto per il progetto di riforma costituzionale. Secondo i primi exit poll diffusi dai principali istituti di ricerca (Consorzio Opinio Italia per Rai e Swg per La7), il “No” si attesterebbe in una forbice tra il 56% e il 60%, a fronte di un “Sì” stimato tra il 40% e il 44%. La bocciatura del quesito mantiene inalterati i pilastri dell’ordinamento giudiziario e le prerogative della Presidenza della Repubblica.
Di Mirko Aglianò
La mancata approvazione della riforma cristallizza la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), l’organo di autogoverno della magistratura ordinaria. Come stabilito dall’Articolo 104 della Carta, il CSM resta composto da tre membri di diritto — il Presidente della Repubblica, il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione — e da componenti elettivi. Di questi ultimi, due terzi (i membri “togati”) sono eletti da tutti i magistrati ordinari, mentre un terzo (i membri “laici”) è eletto dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio.
Il ruolo del Presidente della Repubblica ne esce confermato nella sua funzione di garante e di equilibrio. In qualità di Presidente del CSM, il Capo dello Stato assicura l’indipendenza e l’autonomia della magistratura da ogni altro potere, senza tuttavia intervenire nel merito delle decisioni disciplinari o amministrative, che spettano alle sezioni specifiche del Consiglio. La vittoria del “No” evita la rimodulazione del rapporto tra potere esecutivo e ordine giudiziario, preservando l’attuale configurazione che vede il Quirinale come vertice simbolico e funzionale di un organo volto a impedire interferenze politiche nell’attività dei magistrati.
La stabilità dell’attuale equilibrio costituzionale, sancita dal voto popolare, rimanda ora al dibattito parlamentare la ricerca di eventuali riforme ordinarie per l’efficienza della giustizia, senza intaccare l’impianto delle garanzie democratiche previste dai padri costituenti.
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Last modified: Marzo 23, 2026
