Roma (mercoledì, 21 aprile 2025) — Il Tribunale di Roma, Sezione XVI civile, ha emesso un’ordinanza in merito al reclamo presentato da S.C. e I.S., membri del cosiddetto Rito Scozzese Antico ed Accettato. Uno dei ricorrenti, avvocato, aveva impugnato una precedente decisione, contestando la sospensione dalla partecipazione alle attività associative e richiedendo l’esibizione del verbale di una riunione interna svoltasi il 9 giugno 2024, nonché la sospensione cautelare di una delibera associativa.
Di Mirko Aglianò
I reclamanti sostenevano che la sospensione, avvenuta l’8 giugno 2024, fosse invalida e non precludesse l’esercizio dei loro diritti associativi. Tuttavia, il Tribunale ha stabilito che la sospensione, anche se eventualmente impugnabile, resta efficace fino a un’eventuale revoca espressa. Il reclamo sollevava inoltre dubbi sulla regolarità della convocazione della riunione del 9 giugno 2024, contestando l’invio dell’avviso e il suo contenuto generico. Il giudice ha però stabilito che solo coloro aventi diritto a partecipare alla riunione potevano sollevare tali eccezioni e, in quanto sospesi, i reclamanti non rientravano in questa categoria.
Per quanto riguarda la validità della delibera impugnata, il Tribunale ha confermato che il numero necessario minimo per deliberare era stato correttamente raggiunto, tenendo conto delle sospensioni in essere. Di conseguenza, il reclamo è stato respinto e l’ordinanza impugnata confermata, ribadendo la conformità delle misure adottate dall’associazione alle proprie norme interne.
Infine, il Tribunale ha disposto che i reclamanti provvedano al versamento di un ulteriore contributo unificato e ha rinviato la decisione sulle spese al giudizio di merito. Con questa pronuncia si ribadisce il principio secondo cui i provvedimenti interni di un’associazione restano validi fino a una loro espressa revoca e che la sospensione di un membro ne limita anche la possibilità di impugnare le decisioni adottate dall’organo associativo.
Last modified: Marzo 21, 2025
